ISTITUTO DI STUDI COMUNISTI
“ KARL MARX - FRIEDRICK ENGELS”
S T A T U T O
E' costituita con sede in Napoli,
un'associazione denominata
" ISTITUTO DI STUDI COMUNISTI
' KARL MARX - FRIEDRICK ENGELS ' ".
ARTICOLO 1.
L'Istituto è una libera associazione che nasce con lo scopo di promuovere:
a) la conoscenza attraverso lo studio del marxismo: strumento critico d'indagine e di trasformazione della realtà;
b) lo studio e la conoscenza della realtà economica, politica, sociale, storica e culturale contemporanea attraverso il metodo di analisi marxista.
A questo fine promuove ed organizza:
1. corsi di studio del marxismo;
2. gruppi di studio interdisciplinari per l'approfondimento
teorico;
3. seminari, convegni, giornate di studio atti a favorire
la libera circolazione degli elaborati.
Su tutti gli elaborati l'ISTITUTO esercita tutti i diritti di proprietà.
L'ISTITUTO promuove, infine, iniziative editoriali.
La rivista " ANNALI " è l'organo dell'ISTITUTO a pubblicazione annuale ove vengono raccolti gli studi e gli elaborati dell'ISTITUTO.
ARTICOLO 2.
L'ISTITUTO indirizza i suoi sforzi prevalentemente nella direzione di formare quadri intellettuali proletari sulla base del marxismo.
ARTICOLO 3.
L'ISTITUTO non ha fini di lucro.
L'attività prestata dai soci nell'àmbito dell'ISTITUTO si intende prestata a titolo gratuito.
Qualsiasi provento finanziario ottenuto dal socio in rappresentanza dell'ISTITUTO è di proprietà esclusiva dell'ISTITUTO.
Qualsiasi provento finanziario da pubblicazione ottenuto dal socio per lavori svolti con o per l'ISTITUTO è di proprietà esclusiva dell'ISTITUTO, e comunque, e sempre, il socio ne deve ottenere preventiva autorizzazione dal Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza appronterà tutti gli strumenti opportuni per la salvaguardia degli interessi dell'ISTITUTO.
ARTICOLO 4
Possono aderire all'associazione coloro che abbiano compiuto 16 anni di età, lavorano nell'ISTITUTO per contribuire allo sviluppo del marxismo, quale scienza del proletariato, osservano lo Statuto e pagano la quota annuale stabilita.
La domanda di adesione dovrà essere approvata dal Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO 5.
L'Assemblea dei soci è composta dai soci in regola con le quote sociali ed è convocata dal Comitato Direttivo ogni cinque anni.
L'Assemblea approva il bilancio di attività, il rendiconto consuntivo, l'operato del Comitato Direttivo e del Consiglio di Presidenza e traccia le indicazioni generali di attività dell'ISTITUTO, elegge il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori ed il Consiglio Scientifico.
Le modalità di elezione sono stabilite dall'Assemblea dei soci.
Organi dell'associazione sono:
il Comitato Direttivo,
il Comitato Scientifico,
il Collegio dei Sindaci revisori.
ARTICOLO 6.
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Consiglio di Presidenza.
Sono di competenza del Comitato Direttivo:
a) la realizzazione del programma di attività, sulla base del programma e delle indicazioni generali stabilite dall'Assemblea dei soci;
b) l'amministrazione del patrimonio dell'associazione.
Sono di competenza del Consiglio di Presidenza:
a) l'accettazione delle domande dei soci;
b) l'esclusione dei soci che si sono resi indegni moralmente;
c) la proposta di nomina dei membri nel Consiglio Scientifico;
d) le proposte di modifiche allo Statuto.
Il Consiglio Scientifico è costituito da quei membri del proletariato che si sono distinti per meriti scientifici a giudizio dell'Assemblea dei soci, sentita la proposta formulata dal Consiglio di Presidenza.
Sono di competenza del Consiglio Scientifico:
a) la programmazione dei corsi teorici del marxismo, ottenutane l'approvazione dal Comitato Direttivo;
b) la tenuta e l'organizzazione dei corsi teorici stessi;
c) la tenuta e l'organizzazione di seminari, convegni e quanto disposto dall'articolo 1.;
d) cura la pubblicazione degli " Annali ";
e) interviene nei dibattiti sulle questioni teoriche e può - ottenutane l'approvazione dal Comitato Direttivo - organizzare su queste " Giornate di Studio " dopo aver curato il coinvolgimento di tutta l'associazione e di tutti i soci.
Il Presidente ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea dei soci, che può demandare tale compito al Comitato Direttivo.
Essi restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato.
ARTICOLO 7.
Dell'attività dell'ISTITUTO risponde il fondo comune, formato dai contributi associativi, beni acquistati con tali contributi, da donazioni e da erogazioni a qualsiasi titolo da Enti, Società e privati e dai proventi finanziari ottenuti dai soci, come dichiarato nell'articolo 3.
ARTICOLO 8.
Le eventuali modifiche allo Statuto sono presentate all'Assemblea dei soci dal Consiglio di Presidenza.
Nel caso di scioglimento dell'Istituto, che può avvenire con una maggioranza dei 2/3 dei soci, i beni mobili ed immobili saranno devoluti ad analogo istituto o associazione esistente sul territorio nazionale ed europeo, che abbia finalità, fini e scopi identici all'ISTITUTO, che eredita con i beni ricevuti questo articolo come clausola, quale condizione unica per ricevere i beni.
La proposta di scioglimento deve essere accompagnata dalla proposta di quale istituto o associazione erediterà i beni; ossia la proposta di scioglimento è contestuale a quella dell'indicazione dell'istituto o associazione che erediterà i beni.
Tale istituto o associazione entrerà in possesso immediatamente di tutti i beni previa inclusione nel suo statuto di questo articolo/clausola insopprimibile.
I soci dell'ISTITUTO contrari allo scioglimento sono soci di diritto dell'istituto o associazione che eredita i beni.
ARTICOLO 9.
Le funzioni ed i poteri dell'Assemblea dei soci, che sarà convocata entro il quinto anno dalla fondazione dell'associazione, sono svolte dal Consiglio di Presidenza costituito dai soci fondatori.